IL CONTO ENERGIA 2011: PRICIPALI NOVITA’

Il Conto Energia (meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici) è stato fin’ora regolato, in Italia, da due distinti decreti: il DM 28 luglio 2005 (primo Conto Energia) ed il DM 19 febbraio 2007 (secondo Conto Energia).
Il primo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2005 n. 181, ha regolamentato l’erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti entrati in esercizio tra il 1° ottobre 2005 ed il 13 aprile 2007 mentre il secondo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2007 n. 45,ha disciplinato l’erogazione degli incentivi per gli impianti entrati in esercizio tra il 14 aprile 2007 ed il 31 dicembre 2010.
Per gli impianti che entreranno in esercizio tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, il meccanismo di incentivazione è invece regolato da DM 6 agosto 2010 (terzo Conto Energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010.
Le novità introdotte dal decreto, rispetto al decreto precedente, riguardano, oltre alla classificazione degli impianti incentivabili ed alla definizione degli incentivi, la procedura di accesso alla tariffa incentivante ed il riconoscimento dei premi (per gli impianti installati entro la fine del 2010 ed entranti in esercizio entro il 30 giugno 2011 continueranno a valere, come prescritto dalla legge 129/2010, le disposizioni del decreto precedente).
Si riportano di seguito le principali novità introdotte dal decreto, distinte per argomento.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI INCENTIVABILI
Gli impianti solari fotovoltaici, la cui potenza, ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante, deve essere superiore ad 1 kW, vengono distinti in due categorie principali: impianti installati sugli edifici ed impianti di altro tipo.
Per impianti installati sugli edifici si intendono impianti i cui moduli siano posti su tetti piani o inclinati oppure abbiano funzione di frangisole (i requisiti di tali impianti sono riportati nell’Allegato 2 al decreto).
TARIFFE INCENTIVANTI
Le tariffe incentivanti si differenziano, oltre che in funzione della tipologia di impianto (installato o meno su un edificio), in base alla potenza di picco (riguardo a cui vengono definiti sei differenti intervalli) ed alla data di entrata in esercizio (per gli impianti che entreranno in esercizio nel 2011, le tariffe si ridurranno gradualmente in funzione del quadrimestre considerato mentre, per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi, è prevista una decurtazione annua del 6%).
Per gli impianti installati su pergole, pensiline o altri elementi di arredo urbano, che non rientrano nelle categorie precedenti, deve essere applicata una tariffa intermedia (ottenuta come media delle tariffe relative alle due categorie principali).
Vengono inoltre definite tariffe specifiche per particolari tipologie di impianti: impianti integrati con caratteristiche innovative, impianti a concentrazione ed impianti ad innovazione tecnologica.
IMPIANTI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Per impianti integrati con caratteristiche innovative si intendono particolari impianti (la cui potenza deve essere superiore ad 1 kW ed inferiore a 5 kW) i cui moduli ed i cui componenti sono sviluppati specificamente per la sostituzione di elementi strutturali ed architettonici (tanto le caratteristiche costruttive quanto le modalità di installazione sono riportate nell’Allegato 4 al decreto).
Le tariffe incentivanti relative a questi impianti si differenziano in base alla potenza di picco ed alla data di entrata in esercizio (sono previsti tre intervalli di potenza ed una riduzione annua del 2%).
IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
Per impianti a concentrazione si intendono particolari impianti (la cui potenza deve essere superiore ad 1 kW ed inferiore a 5 kW ed i cui soggetti responsabili possono essere solo le persone guridiche ed i soggetti pubblici) in cui la radiazione solare viene concentrata, tramite sistemi ottici, sulle celle fotovoltaiche.
Le tariffe incentivanti relative a questi impianti si differenziano in base alla potenza di picco ed alla data di entrata in esercizio (sono previsti tre intervalli di potenza ed una decurtazione annua del 2%).
IMPIANTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Per impianti ad innovazione tecnologica si intendono particolari impianti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche. I requisiti di tali impianti, così come le corrispondenti tariffe incentivanti, verranno definiti con successivi decreti.
PREMIO PER USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA (PER IMPIANTI INSTALLATI SUGLI EDIFICI)
Per gli impianti installati sugli edifici ed operanti in regime di scambio sul posto i quali siano abbinati ad un uso efficiente dell’energia viene riconosciuto un incremento della tariffa incentivante (premio).
Il premio viene riconosciuto:
• Nel caso di edificio esistente qualora, a seguito di intervalli di risparmio energetico sull’involucro edilizio, si ottenga una riduzione dell’indice di prestazione energetica (tanto invernale quanto estivo) dell’edificio di almeno il 10 % (l’entità del premio, che non può essere superiore al 30%, è pari alla metà della riduzione del fabbisogno di energia);
• Nel caso di edificio di nuova costruzione qualora l’indice di prestazione energetica (tanto invernale quanto estivo) dell’edificio si discosti dal limite di legge (DPR 59/09) di almeno il 50% (l’entità del premio è pari al 30%).
PREMIO PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTO
Per specifiche tipologie di impianto ed applicazioni viene riconosciuto un incremento della tariffa incentivante (premio).
Tale premio può essere:
• Del 5% per impianti asserviti ad edifici ed operanti in regime di scambio sul posto il cui soggetto responsabile sia un ente locale (con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti) oppure per impianti ubicati in zone commerciali, cave o discariche esaurite;
• Del 10% per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto;
• Del 20% per gli impianti operanti in regime di scambio prevedibile (come definito all’articolo 2 comma 1 del decreto).
I premi sopra riportati non sono cumulabili tra loro.
PROCEDURA DI ACCESSO ALLA TARIFFA INCENTIVANTE
Il soggetto responsabile dell’impianto deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE) la richiesta di accesso alla tariffa incentivante entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto (tale richiesta deve essere completa della comunicazione indicata dell’Allegato 3 al decreto). Il mancato rispetto dei termini comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante per il periodo intercorrente tra il giorno di entrata in esercizio dell’impianto ed il giorno di invio della richiesta. Il soggetto attuatore, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, deve far pervenire al soggetto responsabile la comunicazione del riconoscimento o meno della tariffa incentivante.
Inoltre, al fine di semplificare le procedure di richiesta, l’invio della documentazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica. Verrà quindi predisposta dal soggetto attuatore una piattaforma informatica, che sarà attiva dal 1° gennaio 2011.
LIMITI DI POTENZA INCETIVABILE ED OBBIETTIVO NAZIONALE DI POTENZA INSTALLATA
Il limite massimo di potenza incentivabile è fissato a 3000 MW (tale limite è ridotto a 300 MW per gli impianti integrati con caratteristiche innovative ed a 200 MW per gli impianti a concentrazione).
Saranno comunque ammessi alla tariffa incentivante gli impianti che entreranno in esercizio entro quattordici mesi dalla data di raggiungimento del limite di potenza (il periodo di proroga è esteso a 24 mesi per gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti pubblici).
L’obiettivo nazionale di potenza installata è invece di 8000 MW (entro il 2020).