Certificazione F-GAS Climanet

Certificazione Climanet
come operatrice coinvolta nell’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra

N° IT255097 –
CERTIFICAZIONE CHE PERMETTE DI OPERARE SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.

Al fine di ridurre le emissioni di gas fluorurati o F-gas e conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici adempiendo agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento sugli F-gas (CE n. 842/2006) ad effetto serra.
Il regolamento stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.
I Regolamenti CE impongono anche la certificazione delle aziende che svolgono le attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore (Reg. CE n. 303/2008).
Per rispondere a tale regolamentazione, Climanet si e’ certificata per effettuare installazioni certificate f-gas 303/2008ossia ha aderito all art.13 del DPR43/2012 che istituisce la tutela del territorio e del mare.
Pertanto le installazioni a carico della Climanet., per ciò che concerne le apparecchiature/sistemi di condizionamento d’aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3kg o più di gas fluorurati a effetto serra, verranno effettuate con i macchinari come richiesti dalla norma:
BILANCIA ELETTRONICA utile per mettere il gas a peso esatto come previsto dal costruttore;
TERMOMETRO DIGITALE utile a misurare i delta tra la temperatura di ripresa e quella di uscita;
CERCAFUGHE ELETTRONICO utile per misurare le perdite di gas;
PINZA AMPEROMETRICA utile a misurare l’esatto assorbimento di corrente del compressore come previsto nel libretto d’istruzione;
MANOMETRI utili a misurare la giusta pressione del liquido refrigerante
Le suddette attrezzature sono certificate secondo CE1516/2007 con manutenzioni periodiche come previsto dalregolamento 303/2008 e taratura annuale per una buona qualità di installazione alla regola dell’arte.
Per dare un servizio di qualità al cliente finale Climanet ha adottato un vademecum operativo al fine di tutelare la corretta installazione ai propri clienti.
Il responsabile tecnico Climanet verificherà le installazioni e redigerà un rapporto di cantiere, periodicamente svolgerà corsi di formazione alla rete interna degli installatori.
I collaboratori attiveranno verifiche sulle installazioni avvenute, in modo da tutelare il corretto funzionamento delle apparecchiature ed evitare ipotetici guasti.
Il cliente, ad installazione effettuata e verificata, firmerà il verbale di avvenuta installazione.
L’azienda effettuerà in seguito un servizio di customer satisfaction, utile a verificare il livello di soddisfazione del Cliente del servizio offerto da parte della nostra azienda.
Un ulteriore servizio offerto da Climanet e’ la dismissione delle vecchie apparecchiature.
Tale rottamazione denominata come RAEE (rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche) sarà effettuata come da regola di legge 2002/96/CE che disciplina lo stoccaggio, riciclaggio e recupero di vecchie apparecchiature. Tale consorzio e’ stato creato per risolvere il problema dell’enorme quantitativo di rifiuti generati dalle apparecchiature elettroniche obsolete.
Per verificare che un installatore qualificato con tanto di certificazione abbia i giusti requisiti di legge, potete collegarvi al sito ufficiale www.fgas.it

La sicurezza e la vita innanzi tutto!
Ma da oggi anche il portafoglio!
Da luglio multe fino a 100.000 euro per chi non si avvale di tecnici certificati.

AFFIDATI A PROFESSIONISTI CERTIFICATI COME CLIMANET: La sicurezza conviene!

Dal 24 Luglio 2019 sarà obbligatoria la certificazione del personale e delle imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenti gas fluorurati a effetto serra (303/2008).

Senza certificazione FGAS non sarà possibile nemmeno installare un condizionatore nuovo.

Gentile Cliente , fai molta attenzione a chi ti fornisce ed installa il tuo impianto di climatizzazione , in quanto se non e’ un tecnico certificato o abilitato rischi multe salatissime.

Le sanzioni in essere sono previste sia per il tecnico non certificato che per il malcapitato cliente.

Il Decreto Legge n. 26 del 5 Marzo 2013 per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) sopra citato, definisce operatore il destinatario della multa. Questa figura in realtà viene poi identificata come il “proprietario”, “utilizzatore” o “terzo responsabile”.

ELENCO SANZIONI PER POSSESSORI DI CONDIZIONATORI, CLIMATIZZATORI E POMPE DI CALORE CHE FACCIANO OPERARE SUI LORO APPARECCHI TECNICI NON CERTIFICATI FGAS
Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.
• 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non ottempera agli obblighi di controllo di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 3, e 4, del regolamento, in conformità a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di controllo delle perdite di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che nelle attività di riparazione delle perdite di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e all’articolo 5 del regolamento(CE) n. 1497/2007, in quanto applicabili, non si avvale di persone (tecnici o aziende) in possesso del pertinente certificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, ovvero di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso decreto, ove applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* (la persona) che non tiene il registro dell’apparecchiatura di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro del sistema di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
• 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che tiene i registri di cui al comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, nonche’ di cui all’articolo 2 del regolamento(CE) n. 1497/2007 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n.1516/2007, in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La stessa sanzione si applica qualora l’operatore non rispetti il formato di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
• 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore* che non mette a disposizione dell’autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, o della Commissione europea i registri di cui al comma 4, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.